La normativa relativa alla tutela brevettuale risale al 1968 ed è conosciuta
come "legge sulle invenzioni" (Legge n.68-1 del 2 Gennaio 1968 e successive
modifiche); essa prevede la concessione dell'esclusiva nella commercializzazione
dei prodotti brevettati per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di
deposito della domanda. Nel 1990 la Legge n.90 del 25 Giugno aveva previsto la
possibilità di prolungare il periodo di esclusività conferito dal brevetto ai
medicinali. La protezione complementare (Certificat Complémentaire de Protection
-CCP-) si estendeva su un arco temporale di sette anni (a decorrere dalla data
di scadenza del brevetto), con un limite massimo (brevetto più certificato
complementare) di diciassette anni dalla data di autorizzazione all'immissione
in commercio. In questo modo, se l'autorizzazione all'immissione in commercio
veniva ottenuta dopo più di dieci anni dal deposito della domanda di brevetto,
la durata del CCP era, in ogni caso, di sette anni; viceversa, se l'AMM si
otteneva dopo meno di dieci anni dal deposito della domanda di brevetto, la
durata del certificato veniva calcolata in modo che la residua durata del
brevetto più quella del certificato fossero pari a diciassette anni.
L'istituzione del CCP non era finalizzata ad accordare ai medicinali una
situazione privilegiata rispetto agli altri settori industriali, ma piuttosto a
rendere la durata della protezione dell'invenzione in campo farmaceutico
omogenea con quella goduta in altri settori in cui le procedure di controllo e
di autorizzazione sono più brevi (cfr.1.2.4). Peraltro, l'introduzione del CCP
aveva anticipato la normativa europea istitutiva del Supplementary Protection
Certificate. Le due disposizioni, pur avendo la medesima finalità, differiscono
per il periodo di tutela accordato, prevedendo la normativa comunitaria
un'estensione brevettuale massima di 5 anni (cfr. 1.2.4). Il regolamento UE,
essendo direttamente applicativo, ha determinato un'abrogazione implicita della
normativa preesistente, priva però di effetto retroattivo, ragion per cui i
prodotti che hanno ottenuto il CCP hanno potuto godere di una tutela brevettuale
più lunga.
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