1. Le invenzioni biotecnologiche. ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Il
presente disegno di legge prevede una delega al Governo per il recepimento, con
decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 98/44/CE del 6 Luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche. La direttiva é strutturata in 18 articoli e 56 "considerando"
interpretativi, alcuni dei quali sono stati integralmente trasfusi come principi
specifici di delega. Essa é stata proposta dalla Commissione, allo scopo di
porre delle specifiche norme sulla tutela del diritto brevettuale delle
biotecnologie senza stravolgere quello esistente negli Stati membri, ma
armonizzandolo al nuovo settore e stabilendo criteri omogenei, volti a favorire
il potenziale innovativo e la competitività della scienza e dell'industria
comunitaria di questo importante settore. Tuttavia, la direttiva non trascura la
dimensione etica relativa alla brevettazione della materia vivente e ha recepito
tutti i sessantasei emendamenti votati dal Parlamento europeo in sede di
approvazione finale del provvedimento, volti a offrire numerose precisazioni al
fine di tener conto anche dell'ampio dibattito sviluppatosi sull'argomento
nell'opinione pubblica. Scopi fondamentali della direttiva sono inoltre quelli
di assicurare nel mercato interno europeo la libera circolazione dei prodotti
biotecnologici brevettati e garantire il rispetto della Convenzione sul brevetto
europeo firmata a Monaco il 5 Ottobre 1973, degli Accordi TRIPs ( Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights ), sottoscritti dai Governi degli Stati
membri nell'ambito dell'Uruguay Round in sede GATT ( General Agreement on
Tariffs and Trade ), nonché della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de
Janeiro il 5 Giugno 1992.
2. - Il disegno di legge é composto da un unico articolo, suddiviso in
tre commi:
a) il comma 1 stabilisce la delega al Governo ad emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, il decreto legislativo in esame, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità, dell'ambiente, delle politiche agricole
e forestali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) il comma 2 indica 18 specifici criteri di delega, tra cui il primo é una
disposizione introduttiva che richiama gli obblighi derivanti da accordi
internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla
Convenzione sulla biodiversità e dagli Accordi TRIPs (lettera a ). Subito dopo
viene redatto un elenco di ciò che é possibile brevettare (lettera b )
indicando, in particolare, un materiale biologico isolato dal suo ambiente
naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico (lettera b , numero 1) e un
processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale
biologico anche se preesistente allo stato naturale, purchè abbia i requisiti di
un'invenzione (lettera b , numero 2). Vengono, poi, di seguito indicate le
esclusioni dalla brevettabilità di determinati tipi di invenzioni come, il corpo
umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto
dei principi fonda mentali che garantiscono la dignità e l'integrità dell'essere
umano (lettera c ), mentre é consentito brevettare un elemento isolato del corpo
umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, purchè la sua
funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate (lettera d ).
Viene quindi confermata, come previsto dal diritto brevettuale esistente,
l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico, o
terapeutico, del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale (lettera e) . É quindi redatto un elenco indicativo di
ulteriori tipologie da escludere dalla brevettabilità come la clonazione di
esseri umani, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale
dell'essere umano, ogni utilizzazione di embrioni umani, i procedimenti di
modificazione dell'identità genetica degli animali nonché delle invenzioni il
cui sfruttamento commerciale sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume
di cui al numero 3) della lettera g) e che, di volta in volta, saranno
individuate e stabilite con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione interministeriale di
coordinamento per le biotecnologie, l'Istituto superiore di sanità e la
Commissione delle Comunità europee (lettera f ); nella lettera g) viene
ugualmente previsto ai numeri 1 e 2 che la Commissione interministeriale di
coordinamento per le biotecnologie e l'Istituto superiore di sanità verifichino
che, in caso di sfruttamento commerciale di invenzioni biotecnologiche
brevettate, non si producano danni per la vita e la salute dell'uomo, degli
animali e dei vegetali, né gravi danni ambientali e che le valutazioni dei
predetti organi siano periodicamente sottoposte all'approvazione congiunta dei
Ministri della sanità, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche comunitarie e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (lettera g ). Ció al
fine di precisare e confermare che il diritto brevettuale di per se non consente
di utilizzare a fini commerciali il prodotto o il processo brevettato né di
usarlo se non dopo aver superato i necessari controlli e ottenuto le
autorizzazioni governative. É anche esclusa espressamente la brevettabilità di
sequenze di DNA, se non a determinate condizioni, vale a dire purché ne sia
indicato il funzionamento ai fini del loro sfruttamento commerciale, come nel
caso della produzione di farmaci e vaccini (lettera h ). Per quanto riguarda la
protezione del materiale biologico di origine vegetale ed animale, é consentita
la brevettabilità di piante o animali ovvero di un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non é limitata all'ottenimenti di una
determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati procedimento
essenzialmente biologici per il loro ottenimento (lettera i ); viene confermata
l'esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali
nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o
vegetali rispettando il divieto per questi ultimi prodotti previsto dalla
vigente legislazione (lettera l ); viene prevista l'esclusione dalla
brevettazione di una nuova varietà vegetale, anche se ottenuta con procedimento
di ingegneria genetica (lettera m ) e la necessità che, nell'ambito del deposito
di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico
di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui é stato prelevato il
materiale debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso
libero e informato a tale prelievo in base alla normativa vigente (lettera n );
si introduce, inoltre, l'obbligo per il depositante di dichiarare l'avvenuto
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, nel caso che l'invenzione
abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico contenente microrganismi o
organismi geneticamente modificati (lettera o ); vengono, poi, tutelati, nel
rispetto del regolamento CE n. 2100/94 del 27 Luglio 1994 sulla protezione delle
nuove varietà vegetali, i diritti degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito
della propria azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale biologico
protetto - farmer's privilege - (lettera p ) e vengono altresì disciplinati
l'ambito e le modalità per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2)
dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE, riguardante la vendita o altra forma
di commercializzazione di bestiame d'allevamento o di altro materiale di
riproduzione (lettera q ); viene, poi, introdotta una disciplina nuova nel
diritto brevettuale per la regolamentazione della licenza obbligatoria allo
sfruttamento commerciale dell'invenzione o della varietà protetta secondo
criteri di reciprocità (lettera r ) nonchè previsto che il richiedente il
brevetto di un materiale di origine vegetale o animale indichi il luogo di
origine da cui proviene detto materiale (lettera s ) e la previsione di sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni del decreto, secondo
i criteri o con i limiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge 5 Febbraio 1999, n. 25 (lettera t );
c) il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
della sanità, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenti annualmente,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 4, del presente disegno di legge, una relazione al
Parlamento sull'applicazione del decreto medesimo. La particolare struttura del
disegno di legge in esame si rende necessaria in quanto la direttiva cui deve
dare attuazione é estremamente complessa e delicata e tocca settori sensibili
delle scienze e della tecnologia. Nell'attribuzione della delega é stato
pertanto ritenuto necessario introdurre nella normativa nazionale, oltre alle
norme della direttiva, il cui recepimento é obbligatorio, disposizioni volte a
chiarire aspetti che potrebbero dar luogo ad incertezze interpretative tramite
l'aggiunta, nei criteri di delega, del contenuto di alcuni "considerando"
interpretativi della complessa materia. 3. - Il recepimento della citata
direttiva 98/44/CE ha per il nostro Paese importanti risvolti economici, in
quanto consente di rafforzare la protezione brevettuale in settori altamente
innovativi. Il titolo brevettuale ha dimostrato e dimostra la propria utilità
per il finanziamento della innovazione tecnologica e per la diffusione delle
conoscenze scientifiche tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio
temporale di vent'anni, monopolio ben più breve del diritto d'autore, a fronte
dello obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione,
le sue conoscenze (procedimenti, prodotti e uso degli stessi). Il brevetto é
infatti un indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ed ha
di per sé un importante valore economico; é inoltre uno dei modi più efficaci
per stimolare la ricerca scientifica richiamando in questi nuovi settori di
avanguardia (sanità, agricoltura e ambiente) uomini e capitali. Puó contribuire
anche alla crescita e allo sviluppo dell'occupazione nell'importante fase,
successiva all'ottenimento della privativa, della sua applicazione tecnologica
al momento del suo sviluppo e commercializzazione.
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