Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è
necessario che esso abbia i seguenti requisiti: novità: è l'assenza sul mercato
di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità
peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni
(tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso
ultraquinquennale; capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto
o servizio da quello di altri; liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al
buon costume. Non possono costituire oggetto di registrazione segni
specificatamente individuati dalla legge quali a esempio:
1) Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che
rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia
autorizzato la registrazione.
2) I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti oppure servizi.
3) I segni identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi.
4) I segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o
simili ad un marchio registrato, per prodotti oppure servizi non affini, ma che
godano nello Stato di rinomanza.
5) I segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o
simili ad un marchio registrato, per prodotti oppure servizi non affini, ma che
godano nello Stato di rinomanza.
6) I segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti oppure servizi o da indicazioni descrittive.
7) I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto
dalla natura.
8) I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi
costanti del commercio.
9) I nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o
sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed
associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di
questi, senza il consenso dell'avente diritto.
10) I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di
persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la
fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.
11) I ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di
persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la
fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.
12) I segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello
Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per
prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso
del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo
stesso.
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