Domande frequenti sul deposito dei brevetti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni sul deposito, i requisiti di brevettabilità, la durata e la gestione dei brevetti in Italia. Le informazioni sono di carattere generale e basate sulla normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale).

Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha realizzato un’invenzione di ottenere il diritto esclusivo di produrla e commercializzarla nello Stato in cui è stato richiesto (art. 1 CPI). I principali vantaggi sono:

  • Monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione per un periodo limitato (fino a 20 anni per le invenzioni).
  • Possibilità di vietare a terzi la produzione, l’uso, la commercializzazione o l’importazione del trovato brevettato senza autorizzazione.
  • Valorizzazione economica: il brevetto può essere concesso in licenza, ceduto o usato come garanzia o asset aziendale.
  • Vantaggio competitivo: permette di distinguersi sul mercato e di recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo.
  • Base per estendere la protezione all’estero (brevetto europeo, PCT internazionale) rivendicando la priorità.
In sintesi: depositare un brevetto trasforma un’idea tecnica innovativa in un diritto esclusivo documentabile e valorizzabile.

Sì, è fortemente consigliata, soprattutto se si vuole valutare seriamente le possibilità di ottenere un brevetto valido.

In Italia l’UIBM svolge un esame formale e, per le domande di brevetto per invenzione, una ricerca di anteriorità con relazione (spesso in collaborazione con l’EPO). Tuttavia, una ricerca preventiva condotta dal richiedente (o da un professionista) permette di:

  • verificare se l’invenzione è già compresa nello stato della tecnica;
  • valutare il rischio di nullità o di conflitto con brevetti anteriori;
  • adeguare la descrizione e le rivendicazioni prima del deposito;
  • decidere se procedere, modificare l’invenzione o rinunciare.

Le principali banche dati da consultare sono Espacenet, la banca dati UIBM, Patentscope (WIPO) e le banche dati dell’EPO.

Una ricerca professionale riduce sensibilmente il rischio di investire tempo e denaro in una domanda destinata al rigetto o alla nullità.

Può depositare una domanda di brevetto chiunque abbia realizzato l’invenzione o ne abbia acquisito i diritti:

  • l’inventore persona fisica;
  • persone giuridiche (società) che abbiano acquisito i diritti dall’inventore (es. per contratto di lavoro o cessione);
  • enti, università, centri di ricerca.

Nel caso di invenzioni realizzate da dipendenti, si applicano le regole specifiche del Codice della Proprietà Industriale (diritto del datore di lavoro in determinati casi, con eventuale equo premio all’inventore).

I soggetti stranieri possono depositare in Italia, eventualmente nominando un rappresentante o mandatario.

Per essere brevettabile un’invenzione deve possedere i seguenti requisiti fondamentali (art. 45 CPI):

  • Novità: non deve essere compresa nello stato della tecnica (tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo prima della data di deposito o della priorità).
  • Attività inventiva: non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo (non deve essere ovvia).
  • Applicazione industriale: deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
  • Liceità: non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto della domanda o la nullità del brevetto già concesso.

Non sono considerate invenzioni brevettabili (art. 45 CPI):

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;
  • i programmi per elaboratore “in quanto tali” (il software puro non è brevettabile in Europa, salvo che produca un ulteriore effetto tecnico);
  • le presentazioni di informazioni;
  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi (gli strumenti e i dispositivi medici, invece, possono essere brevettabili);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o animali (con alcune eccezioni per i procedimenti microbiologici).
I giochi di società, ad esempio, non sono brevettabili come tali; si può eventualmente tutelare una componente tecnica innovativa del tabellone o degli strumenti di gioco, e/o registrare il marchio del nome.

Sì. Grazie alla Convenzione di Parigi, chi ha depositato una domanda di brevetto in un Paese membro può rivendicare il diritto di priorità per depositi successivi in altri Paesi.

Il termine per rivendicare la priorità è di dodici mesi dalla data del primo deposito.

  • Un deposito italiano può fungere da base di priorità per una domanda di brevetto europeo (EPO) o per una domanda internazionale PCT (WIPO).
  • Allo stesso modo, un deposito estero può essere usato come priorità per un successivo deposito italiano.

La rivendicazione della priorità fa sì che la data rilevante ai fini della novità e dell’attività inventiva sia quella del primo deposito.

La priorità va espressamente rivendicata nella domanda successiva, indicando Paese, data e numero della domanda prioritaria.

La durata dipende dal tipo di titolo:

  • Brevetto per invenzione: 20 anni dalla data di deposito (non rinnovabile oltre).
  • Modello di utilità: 10 anni dalla data di deposito.
  • Disegno o modello (design): 5 anni, rinnovabili fino a un massimo di 25 anni.

Per mantenere in vita il brevetto per invenzione è necessario pagare le tasse annuali di mantenimento a partire dalla quinta annualità. Il mancato pagamento entro i termini (compreso l’eventuale periodo di grazia) comporta la decadenza del brevetto.

È responsabilità del titolare monitorare le scadenze: l’UIBM non invia avvisi obbligatori di pagamento.

Le principali tipologie riconosciute in Italia sono:

  • Brevetto per invenzione: protegge soluzioni tecniche nuove, inventive e industrialmente applicabili (prodotti, procedimenti, usi tecnici). Durata 20 anni.
  • Modello di utilità: protegge innovazioni di forma che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione a macchine, strumenti, utensili o oggetti. Durata 10 anni.
  • Disegno o modello (design industriale): protegge l’aspetto estetico di un prodotto (forma, linee, colori, texture). Durata fino a 25 anni con rinnovi quinquennali.

A livello internazionale si può ricorrere al brevetto europeo (EPO) e al sistema PCT (domanda internazionale) per estendere la protezione in più Paesi.

Il brevetto deve essere attuato (prodotto o utilizzato) in misura sufficiente a soddisfare i bisogni del Paese. Se, trascorsi tre anni dalla concessione o quattro anni dal deposito (se questo termine scade successivamente), l’invenzione non è stata attuata o è stata attuata in misura insufficiente senza giustificato motivo, terzi interessati possono richiedere una licenza obbligatoria.

Inoltre, il mancato pagamento delle tasse annuali di mantenimento determina la decadenza del brevetto.

Conservare le prove di attuazione (produzione, commercializzazione, importazione legittima) può essere utile in caso di controversie o richieste di licenza obbligatoria.

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