Diritto Industriale
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  Legislazione Francese in materia

La normativa relativa alla tutela brevettuale risale al 1968 ed è conosciuta come "legge sulle invenzioni" (Legge n.68-1 del 2 Gennaio 1968 e successive modifiche); essa prevede la concessione dell'esclusiva nella commercializzazione dei prodotti brevettati per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Nel 1990 la Legge n.90 del 25 Giugno aveva previsto la possibilità di prolungare il periodo di esclusività conferito dal brevetto ai medicinali. La protezione complementare (Certificat Complémentaire de Protection -CCP-) si estendeva su un arco temporale di sette anni (a decorrere dalla data di scadenza del brevetto), con un limite massimo (brevetto più certificato complementare) di diciassette anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio. In questo modo, se l'autorizzazione all'immissione in commercio veniva ottenuta dopo più di dieci anni dal deposito della domanda di brevetto, la durata del CCP era, in ogni caso, di sette anni; viceversa, se l'AMM si otteneva dopo meno di dieci anni dal deposito della domanda di brevetto, la durata del certificato veniva calcolata in modo che la residua durata del brevetto più quella del certificato fossero pari a diciassette anni. L'istituzione del CCP non era finalizzata ad accordare ai medicinali una situazione privilegiata rispetto agli altri settori industriali, ma piuttosto a rendere la durata della protezione dell'invenzione in campo farmaceutico omogenea con quella goduta in altri settori in cui le procedure di controllo e di autorizzazione sono più brevi (cfr.1.2.4). Peraltro, l'introduzione del CCP aveva anticipato la normativa europea istitutiva del Supplementary Protection Certificate. Le due disposizioni, pur avendo la medesima finalità, differiscono per il periodo di tutela accordato, prevedendo la normativa comunitaria un'estensione brevettuale massima di 5 anni (cfr. 1.2.4). Il regolamento UE, essendo direttamente applicativo, ha determinato un'abrogazione implicita della normativa preesistente, priva però di effetto retroattivo, ragion per cui i prodotti che hanno ottenuto il CCP hanno potuto godere di una tutela brevettuale più lunga.

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