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La normativa relativa alla tutela brevettuale
risale al 1968 ed è conosciuta come "legge sulle invenzioni"
(Legge n.68-1 del 2 Gennaio 1968 e successive modifiche);
essa prevede la concessione dell'esclusiva nella commercializzazione
dei prodotti brevettati per un periodo di venti anni a decorrere
dalla data di deposito della domanda. Nel 1990 la Legge n.90
del 25 Giugno aveva previsto la possibilità di prolungare
il periodo di esclusività conferito dal brevetto ai medicinali.
La protezione complementare (Certificat Complémentaire de
Protection -CCP-) si estendeva su un arco temporale di sette
anni (a decorrere dalla data di scadenza del brevetto), con
un limite massimo (brevetto più certificato complementare)
di diciassette anni dalla data di autorizzazione all'immissione
in commercio. In questo modo, se l'autorizzazione all'immissione
in commercio veniva ottenuta dopo più di dieci anni dal deposito
della domanda di brevetto, la durata del CCP era, in ogni
caso, di sette anni; viceversa, se l'AMM si otteneva dopo
meno di dieci anni dal deposito della domanda di brevetto,
la durata del certificato veniva calcolata in modo che la
residua durata del brevetto più quella del certificato fossero
pari a diciassette anni. L'istituzione del CCP non era finalizzata
ad accordare ai medicinali una situazione privilegiata rispetto
agli altri settori industriali, ma piuttosto a rendere la
durata della protezione dell'invenzione in campo farmaceutico
omogenea con quella goduta in altri settori in cui le procedure
di controllo e di autorizzazione sono più brevi (cfr.1.2.4).
Peraltro, l'introduzione del CCP aveva anticipato la normativa
europea istitutiva del Supplementary Protection Certificate.
Le due disposizioni, pur avendo la medesima finalità, differiscono
per il periodo di tutela accordato, prevedendo la normativa
comunitaria un'estensione brevettuale massima di 5 anni (cfr.
1.2.4). Il regolamento UE, essendo direttamente applicativo,
ha determinato un'abrogazione implicita della normativa preesistente,
priva però di effetto retroattivo, ragion per cui i prodotti
che hanno ottenuto il CCP hanno potuto godere di una tutela
brevettuale più lunga.

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