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Si è molto dibattuto in passato sulla
possibilità di estendere il concetto di brevettabilità anche
al settore farmaceutico: le principali resistenze erano di
ordine morale, derivanti dall'importanza che il farmaco riveste
per la salute umana e quindi dall'opportunità di ostacolare
la diffusione delle metodologie di produzione (Floridia, 1985).
D'altro canto, negli ultimi decenni la ricerca farmaceutica
è stata condotta in prevalenza dall'industria; è quindi necessario
concedere la possibilità di tutelare con il brevetto gli investimenti
effettuati, al fine di evitare che l'invenzione possa essere
sfruttata indiscriminatamente dalle concorrenti dell'impresa
innovatrice, a tutto discapito dell'attività di ricerca (Valentini,
1996). Le industrie farmaceutiche fanno ricorso principalmente
a due tipologie di brevetto: di prodotto e di procedimento.
Il primo determina la protezione di un determinato principio
attivo, mentre il secondo tutela solamente uno specifico processo
di sintesi di una certa molecola (Garattini e Capeccia, 1984).
Poich‚ nella maggior parte dei casi esistono possibilità alternative
per sintetizzare uno stesso principio attivo, il brevetto
di prodotto è prevalente rispetto a quello di procedimento.
Fra i brevetti di prodotto è possibile introdurre un'ulteriore
distinzione fra quelli di sbarramento e di selezione. Il brevetto
di sbarramento copre una famiglia di composti caratterizzati
dallo stesso gruppo funzionale di base e, presumibilmente,
da effetti terapeutici similari. Il brevetto di selezione
protegge, invece, una "piccola famiglia" di composti (o addirittura
una singola molecola) che rientra nella formula generale di
una "grande famiglia", ma è caratterizzata da effetti terapeutici
originali. Questi due tipi di brevetto riflettono innovazioni
diverse. Il brevetto di sbarramento è utile nel caso di importanti
innovazioni riguardanti la scoperta di una nuova famiglia
di molecole: la sola presenza di un brevetto di selezione
permetterebbe ad altre imprese, infatti, di produrre molecole
analoghe, eliminando il vantaggio competitivo dell'impresa
innovatrice. Il brevetto di selezione, d'altra parte, è necessario
per le innovazioni di sviluppo riguardanti una modifica della
formula chimica già nota, finalizzata al miglioramento in
termini di farmacocinetica (assorbimento, metabolismo ed escrezione)
e tollerabilità (riduzione della tossicità e degli effetti
collaterali), oppure con differente impiego terapeutico della
stessa.
Certificati di protezione supplementare.
L'introduzione della tutela brevettuale
è stata fondamentale per favorire l'attività di ricerca innovativa,
consentendo alle imprese di recuperare gli investimenti sostenuti
in ricerca. Tuttavia, in seguito ai tempi di sviluppo descritti
nel paragrafo precedente, si è manifestata una discriminazione,
rispetto alle invenzioni di altra natura, nella durata effettiva
della tutela brevettuale nel settore farmaceutico. Tale consapevolezza
ha favorito l'introduzione di un meccanismo finalizzato a
recuperare, almeno parzialmente, la durata effettiva del brevetto.
Ad esempio, l'Italia, sulla scia di provvedimenti analoghi
già in vigore in altri paesi (Stati Uniti dal 1984, Giappone
dal 1988 e Francia dal 1990), ha emanato nel 1991 una legge
(legge n.349 del 19 ottobre 1991) che permetteva il recupero
dei termini di tutela brevettuale erosi dai tempi necessari
per le sperimentazioni e l'autorizzazione all'immissione in
commercio. Tali disposizioni a carattere nazionale sono state
di fatto abrogate dal Regolamento CEE n.1768 del 1992, istitutivo
del Supplementary Protection Certificate (SPC), il quale presenta
le medesime finalità del Certificato di Protezione Complementare
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 1997). La durata del
Certificato Protettivo Supplementare è uguale al periodo,
detratto di 5 anni, compreso fra la data della domanda di
brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del
prodotto; l'estensione non può comunque avere durata superiore
ai 5 anni (art. 13 del Regolamento CEE nø1768). La Figura
2 mostra il funzionamento del SPC; si puo evincere come il
meccanismo non comporti alcun vantaggio qualora l'autorizzazione
all'immissione in commercio avvenga entro 5 anni dalla richiesta
di brevetto, mentre si ottenga il periodo di copertura brevettuale
maggiore (25 anni) in caso di autorizzazione concessa dopo
10 anni.

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