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Autore: Manlio Cammarata - 09.12.97.
Dichiarazione o richiesta di autorizzazione per gli Internet
provider? Questa domanda ci ha assillato per mesi, dopo che
il decreto legislativo n. 103 del 17 Marzo 1995 aveva liberalizzato
(al contrario) anche il servizio di accesso a Internet. Solo
dopo un lungo dibattito era stata accettata un'interpretazione
logica e definitiva (si vedano gli articoli della sezione
Il decreto legislativo 103/95) La riforma delle telecomunicazioni
in corso, con le nuove regole dettate dall'Unione europea
e recepite nel DPR 318/97, aveva fatto pensare che la questione
potesse essere archiviata definitivamente. Invece alcune azioni
di polizia, con ispezioni, verbali e multe, hanno riaperto
il problema e sollevano nuovi interrogativi. Rivediamo, prima
di tutto, le conclusioni alle quali eravamo giunti a suo tempo.
1) Il DLgs 103/95, articolo 3,
comma 1, stabilisce che chi offre un servizio di telecomunicazioni
utilizzando circuiti commutati della rete pubblica deve presentare
una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, mentre
chi offre servizi su circuiti diretti è soggetto a una richiesta
di autorizzazione. Prima di identificare esattamente a quali
servizi debba applicarsi il regime dichiaratorio e a quali
il regime autorizzatorio, è necessario chiarire in quali casi
lo stesso DLsg 103/95 sia applicabile. Il decreto regolamenta,
accogliendo nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva
90/388/CE, la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
Ha quindi per oggetto, come è chiaramente indicato in diversi
punti del testo, l’offerta di servizi di telecomunicazioni,
così come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera d): "servizi
di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste
totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione
e della televisione. Si discusse, a suo tempo, se in questi
servizi rientrasse anche la fornitura di accessi a Internet.
Il quesito fu risolto in senso affermativo, anche se qualcuno
ha continuato a sostenere che si trattasse di "trasmissione
di dati a commutazione di pacchetto o di circuito". Il DPR
318/97 chiarisce definitivamente: "servizio di telecomunicazioni",
un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte,
nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti
di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Dunque il
DLgs 103 non si applica nei casi in cui uno o più collegamenti
diretti della rete pubblica siano utilizzati per la connessione
tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un
provider. Questi collegamenti non sono affittati ai fini di
una "offerta", ma solo per l’uso interno, e quindi non rientrano
nell’ambito del mercato che costituisce il presupposto per
l’applicazione della direttiva. Se non vi è offerta non vi
è mercato, la fattispecie non rientra nelle previsioni del
DLgs 103/95 e non è quindi richiesta alcuna autorizzazione.
Il soggetto obbligato alla richiesta di autorizzazione (o,
secondo la nuova normativa, alla dichiarazione ai fini dell’autorizzazione
generale) è invece l’organismo di telecomunicazioni che offre
la linea utilizzata per la connessione. E’ il caso di notare
anche che la disciplina del DLgs 103/95 non si applica a una
serie di altri servizi tipici di Internet, come lo housing
(messa a disposizione dei locali in cui sono installate le
apparecchiature), lo hosting (messa a disposizione di spazi
su disco ed eventuali funzioni connesse), l’offerta di caselle
e-mail non accompagnata da contratti di accesso, la realizzazione
di pagine in HTML, l’offerta di accessi al pubblico da terminale
(Internet caffè) e via discorrendo. Infatti tutti questi
servizi non consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione
e nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni.
2) Vediamo ora la vexata quaestio
di quale regime, dichiaratorio o autorizzatorio, debba essere
applicato agli Internet provider. Si tratta di interpretare
l’articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 103/95, che qui riportiamo:
Art. 3 - Offerta di servizi di telecomunicazioni 1. Quando
sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica,
i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per
quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere
offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una
dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei
collegamenti. 2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti
della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di
cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della
rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Il problema interpretativo
è sorto per il fatto che qualsiasi servizio relativo a Internet
prevede, a monte della fornitura al pubblico, l’uso di collegamenti
diretti della rete pubblica. La formulazione del comma 2,
isolata dal contesto, può intendersi anche nel senso che i
collegamenti diretti devono essere comunque utilizzati per
lo svolgimento del servizio. Ma questa interpretazione non
regge alla lettura sistematica del decreto: il DLgs 103/95
non disciplina l’uso delle linee, ma l’offerta al pubblico
delle stesse. Quindi, ai fini del regime applicabile, devono
essere presi in considerazione solo i collegamenti oggetto
dell’offerta, non quelli utilizzati a monte dell’offerta,
come abbiamo visto al punto 1. Se si accettasse l’interpretazione
contraria, tutti i servizi di accesso a Internet dovrebbero
rientrare nel regime autorizzatorio, rendendo inoperante il
comma 1 e inutile la distinzione con le situazioni previste
dal comma 2, in totale contrasto con il terzo comma dell’articolo
2 della direttiva 90/388. In sintesi: 1. Quando per l’offerta
(chiaramente citata nella rubrica dell’articolo 2) sono utilizzati
collegamenti commutati, i servizi possono essere offerti al
pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione. E’ il caso degli abbonamenti a Internet per
i privati, che prevedono l’accesso dalla normale rete telefonica
commutata. 2. Quando (sempre per l’offerta) sono utilizzati
collegamenti diretti, occorre la previa autorizzazione del
Ministero delle comunicazioni. E’ il caso degli abbonamenti
di aziende ed enti che fanno un uso intensivo di Internet,
per il quale può essere più conveniente un collegamento permanente
e quindi l’uso di un circuito diretto. In ogni caso la questione
è risolta dall’articolo 4, comma 1. del DPR n. 420 del 4 Settembre
1995: Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 Marzo
l995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale
o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono
inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato
A. Qui la definizione "offerta di servizi su collegamenti
commutati" non lascia adito a dubbi. In conclusione: il regime
dichiaratorio si applica all’offerta di accessi alla rete
Internet dalla rete telefonica generale e il regime autorizzatorio
all’offerta di accessi attraverso circuiti diretti; nessuna
richiesta di autorizzazione è necessaria per l’uso di circuiti
diretti per scopi diversi dall’offerta di servizi di telecomunicazioni,
quali i collegamenti tra provider diversi o tra diverse sedi
dello stesso provider.
3) L’oggetto della discussione
dovrebbe essere prossimo all’estinzione, perché la materia
è stata diversamente e definitivamente regolata dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 Settembre 1997,
che accoglie, fra l’altro, tutte le modificazioni introdotte
dalla UE alla direttiva 90/388 con le direttive 94/46, 95/151,
96/2 e 96/19. L’articolo 6, comma 30, del DPR 318/97 stabilisce:
Le disposizioni del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n.103,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 Settembre 1995,
n. 420, e del decreto legislativo 11 Febbraio 1997, n. 55,
relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati,
continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base
del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni
di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni
sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi
alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della
loro emanazione. La formulazione è piuttosto fumosa. Da una
prima lettura sembrerebbe che nulla cambi, per il momento,
nella disciplina introdotta dal DLgs 103/95, ma una più attento
esame rivela l’assenza di qualsiasi riferimento al regime
dichiaratorio (art. 3, comma 1), mentre è esplicito il rimando
al regime autorizzatorio (commi 2 e 3). In effetti il DPR
318/97 innova radicalmente la disciplina del DLgs 103/95,
perché, in applicazione delle disposizioni comunitarie, introduce
un regime fondato su "autorizzazioni generali" e "licenze
individuali" (articolo 6). Con la nuova normativa gli Internet
provider (che, ai sensi dello stesso DPR, art. 1, comma 1,
lettere q) e r) forniscono un "servizio pubblico di telecomunicazioni")
rientrano tutti nel regime delle autorizzazioni generali,
che sostituiscono e rendono meno onerosa la precedente disciplina
dichiaratoria (le licenze individuali sono riservate a particolari
servizi, fra i quali la telefonia vocale e mobile, e quelli
che richiedano l’uso di risorse scarse). Di fatto le nuove
norme prescrivono una semplice dichiarazione per rientrare
nel regime di autorizzazione generale, che sostituisce a tutti
gli effetti il regime dichiaratorio del DLgs 103/95, indipendentemente
dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti
commutati o diretti. Ma questo articolo, prolungando il regime
del DLgs 103/95, mantiene una disciplina più onerosa di quella
definitiva e in netto contrasto con le disposizioni europee,
che prevedono l’abolizione delle autorizzazioni non generali,
ove non ricorrano particolari condizioni di mercato o di utilizzo
delle infrastrutture. Infatti, l’articolo 2, comma 3, secondo
periodo, del testo vigente della direttiva 90/388 sancisce:
La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla
telefonia vocale, dall’installazione e dalla fornitura di
reti pubbliche di telecomunicazione e di altre reti di telecomunicazioni
basate sull’impiego di radiofrequenze può essere subordinata
esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.
Ne consegue che dal 1. Gennaio 1998 l’applicazione dell'attuale
regime autorizzatorio agli Internet provider che offrono servizi
su circuiti diretti potrebbe essere considerata illegittima
ai sensi della normativa europea.

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